BONUS PUBBLICITÀ 2020
Il Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.
A decorrere dall’anno 2019, il credito di imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della disposizione normativa, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.
Chi può accedere al beneficio
I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Limitatamente all’anno 2020 possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Come e quando presentare la domanda
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Per il solo anno 2020, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020.
Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
Normativa
- Articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 196.
- Articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
- Articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.
- Articolo 98, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- Articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- DPCM 16 maggio 2018, n. 90
- Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31 luglio 2018
Per saperne di più
- Modello di comunicazione/dichiarazione e istruzioni per la compilazione (aggiornate al 28 febbraio 2020)
- FAQ
- Scheda sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Agevolazioni concesse
- Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dell’18 marzo 2020 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l’anno 2019
Comunicati
- Modifica al bonus pubblicità introdotta dal D.L. “Cura Italia”: insussistenza, per l’anno 2020, del requisito dell’incrementalità dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente
- Aggiornamento bonus pubblicità 2020: importanti novità introdotte dal decreto “Cura Italia”
- Comunicato del 23 gennaio 2020: definito il budget per il 2019
- Chiarimenti sulla pubblicazione dell’elenco dei “soggetti richiedenti” per l’anno 2019
- Precisazioni sul bonus per l’anno 2019